Vini

Il disciplinare, dalla prima stesura
 del 1968 alle sottozone del 2018.

Capitolo 4.3

Capitolo 4.3.1

Con il disciplinare approvato dall’Assemblea dei Soci del Consorzio del Bardolino nel 2018 la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “base” della doc Bardolino non deve essere superiore a 120 quintali per ettaro di vigneto. Tuttavia, per i vini delle sottozone Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna la resa di uva per ettaro non può superare i 100 quintali. Inoltre, per i vini delle tre sottozone l’immissione al consumo può avvenire solo dal primo settembre dell’anno successivo alla vendemmia (ma spesso i tempi di affinamento sono ben maggiori).Per i vini delle sottozone è poi totalmente esclusa la pratica dell’arricchimento.

Capitolo 4.3.2

Per il Bardolino “base” il disciplinare delinea un colore rosso rubino tendente a volte al cerasuolo e un sapore asciutto, sapido, armonico. Per i Bardolino delle sottozone Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna è specificato che il colore deve essere rosso rubino “chiaro e brillante”, mentre il profumo è caratteristico, di piccoli frutti freschi, spezie, con possibili accenni erbacei e floreali e il sapore asciutto, fine, sapido, armonico.

Capitolo 4.3.3

Per l’uvaggio, la Corvina Veronese concorre nella misura massima del 95% e minima del 35%, ma è ammessa fino al 20% la presenza del Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina. La Rondinella è obbligatoria nella misura minima del 5% e massima del 40%. La Molinara, non più obbligatoria dal 2010, può concorrere fino al 15%.

Possono eventualmente essere usate anche altre uve rosse non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Verona fino a un massimo del 20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni vitigno.

Bardolino

Montebaldo

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Bardolino

La Rocca

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Bardolino

Sommacampagna

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